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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86

Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 9
- Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati annualmente in euro 551.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate alla UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2010–2012.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2010 e pluriennale a legislazione vigente 2010–2012 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione
UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 551.000,00;
In aumento
UPB n. 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – spese correnti”, per euro 551.000,00;
Anno 2011
In diminuzione
UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 551.000,00;
In aumento
UPB n. 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – spese correnti”, per euro 551.000,00;
Anno 2012
In diminuzione
UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 551.000,00;
In aumento
UPB n. 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – spese correnti”, per euro 551.000,00.
3. Le misure di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d), e 4, commi 2, 3, e 4, di competenza regionale sono finanziate, per l’anno 2010, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).
4. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

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Lettera aggiunta con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.