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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86

Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 7
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura, composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale. Uno dei due consiglieri nominati svolge funzioni di Vicepresidente;
c) il dirigente regionale responsabile della struttura competente in materia di prevenzione dell’usura;
d) un rappresentante, con comprovata esperienza in materia di usura, dei Confidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, delle associazioni e fondazioni presenti nel territorio regionale ed iscritte negli appositi elenchi ai sensi dell’articolo 15 della l. 108/1996, previa designazione congiunta;
e) un rappresentante, con comprovata esperienza in materia di contrasto all’usura, degli organismi di composizione della crisi riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 della l. 3/2012, previa designazione congiunta;
f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Al Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura possono essere invitati, senza diritto di voto:
a) previa intesa con le amministrazioni competenti, i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo in Toscana, i rappresentanti delle forze dell’ordine;
b) i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni rappresentative dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di volontariato, delle categorie professionali interessate e delle associazioni e fondazioni antimafia;
c) docenti delle università degli studi.
3. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura svolge funzioni di consulenza nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di usura e sovra indebitamento.
4. La Giunta regionale si avvale del coordinamento regionale per:
a) indicare gli indirizzi delle attività informative e formative della Regione di cui all’articolo 2;
b) coordinare la rete degli sportelli di cui all’articolo 3;
c) indirizzare le attività di cui all’articolo 4;
d) individuare le linee di intervento di cui all’articolo 5.
5. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura è costituito dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
6. Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e provvede alla sostituzione dei componenti cessati per qualsiasi motivo.
7. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura è validamente costituito con la nomina della metà dei componenti.
8. Le sedute del Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura sono valide con la presenza della metà dei componenti nominati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura disciplina il proprio funzionamento per quanto non previsto nella presente legge.
10. La partecipazione al Coordinamento regionale è per la prevenzione dell’usura a titolo gratuito.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

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Lettera aggiunta con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.