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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86

Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 5
- Interventi da parte dei comuni
1. La Regione sostiene, mediante specifici trasferimenti finanziari, i comuni, singoli o associati che promuovono ed attuano interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dell’usura e alle loro famiglie, anche nel caso in cui questi soggetti non esercitino un’attività imprenditoriale o libero-professionale.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono presentare, sulla base dei bandi annuali regionali, progetti aventi almeno uno dei seguenti contenuti:
a) comunicazione e informazione sugli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento;
b) assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime e alle loro famiglie;
c) assistenza legale e amministrativa all’accesso ai servizi socio-sanitari necessari a ridurre il danno subito e collaborazione professionale nelle attività amministrative connesse;
d) garanzia rispetto alle forniture dei servizi pubblici essenziali, quali luce, acqua e gas, anche attraverso la promozione di specifici protocolli di intesa con le aziende erogatrici dei servizi.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

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Lettera aggiunta con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.