Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86
Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 5
- Interventi da parte dei comuni
1. La Regione sostiene, mediante specifici trasferimenti finanziari, i comuni, singoli o associati che promuovono ed attuano interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dell’usura e alle loro famiglie, anche nel caso in cui questi soggetti non esercitino un’attività imprenditoriale o libero-professionale.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono presentare, sulla base dei bandi annuali regionali, progetti aventi almeno uno dei seguenti contenuti:
a) comunicazione e informazione sugli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento;
b) assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime e alle loro famiglie;
c) assistenza legale e amministrativa all’accesso ai servizi socio-sanitari necessari a ridurre il danno subito e collaborazione professionale nelle attività amministrative connesse;
d) garanzia rispetto alle forniture dei servizi pubblici essenziali, quali luce, acqua e gas, anche attraverso la promozione di specifici protocolli di intesa con le aziende erogatrici dei servizi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.