Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86
Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 2
- Iniziative informative ed educative
1. La Regione promuove, coordinandosi con gli enti locali e, previa intesa, con le amministrazioni centrali competenti, ed anche autonomamente, iniziative informative e conoscitive sugli strumenti di contrasto e prevenzione all’usura:
a) della stessa Regione e dello Stato;
b) delle fondazioni già finanziate dalla Regione e presenti nel territorio con una rete di sportelli;
c) del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e dei fondi speciali costituti dai Confidi da esso finanziati;
d) delle associazioni di categoria e del volontariato;
e) dei servizi offerti dalle iniziative di microcredito e delle altre iniziative di facilitazione alle imprese.
2. La Regione promuove altresì iniziative informative sulle attività di:
a) sostegno all’imprenditoria giovanile;
b) sostegno all’imprenditoria femminile;
c) promozione dell’avvio di iniziative imprenditoriali.
3. La Regione promuove e realizza iniziative:
a) di educazione al consumo e all’uso consapevole del denaro;
b) informative ed educative di cui alla lettera a) negli istituti scolastici anche mediante collaborazioni con l’Ufficio scolastico regionale;
c) di coordinamento con gli strumenti e le attività di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
d) di formazione presso le associazioni di categoria, le associazioni rappresentative dei lavoratori e quelle dei consumatori.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.