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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86

Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 1
- Finalità ed oggetto
1. La Regione, anche in collaborazione con il sistema delle autonomie locali e con le amministrazioni dello Stato, favorisce e sostiene l’educazione all’uso consapevole del denaro e promuove le iniziative di prevenzione e di contrasto nei confronti dell’usura e degli altri fenomeni criminali ad essa correlati, anche attraverso la formazione di specifiche figure in ciò specializzate.
2. La Regione riconosce l’importanza del coinvolgimento dei servizi sociali, del mondo del credito e della finanza al consumo, delle grandi reti di vendita, delle scuole, delle categorie economiche e dei sindacati, del volontariato organizzato e delle associazioni dirette all’attività di prevenzione e di aiuto alle vittime dei fatti criminosi derivanti dalle violazioni di cui agli articoli 629, 640 e 644 del codice penale, nel favorire uno sviluppo economico e sociale improntato ai valori della sicurezza e della legalità.
3. Al fine di valorizzare a livello regionale le risorse istituzionali, economiche, culturali e sociali organizzandole in sistema di prevenzione dell’usura e per semplificare e velocizzare l'accesso alle informazioni e alle iniziative di contrasto da parte dei cittadini, imprese e altri soggetti privati, la Regione, con la presente legge:
a) estende le iniziative informative ed educative sull’uso consapevole e sul valore del denaro;
b) sviluppa la rete dei soggetti impegnati nel contrasto e nella prevenzione, attraverso la creazione di una rete integrata di sportelli a supporto di un sistema informativo condiviso ed unitario;
c) predispone gli strumenti per lo studio e il monitoraggio del fenomeno sul territorio regionale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

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Lettera aggiunta con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.