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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85

Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 2
- Inquadramento della fondazione nell’ambito del servizio sanitario
1. La Fondazione è ente del servizio sanitario regionale, quale presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie della Toscana; la Fondazione svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel servizio sanitario regionale.
2. Fatte salve le disposizione previste dalla presente legge e dallo statuto della Fondazione, alla Fondazione si applicano le disposizioni della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
3. Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della Fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della Fondazione, o suo delegato, partecipa alle attività del comitato di area vasta nord ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale, per le medesime finalità, con gli altri comitati di area vasta.
4. Per la remunerazione delle attività assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla Fondazione a favore del servizio sanitario regionale, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, della l.r. n. 40/2005 .
4 bis. La Fondazione si avvale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) per l'esercizio delle seguenti funzioni tecniche, amministrative e di supporto:
a) approvvigionamento di beni e servizi;
b) gestione dei magazzini e della logistica;
c) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare della Fondazione;
d) gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale. (2)

Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 39.


Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 52 del 18 febbraio 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 85.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 61 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.