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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)

Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 8
- Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
1. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, (8)

Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 2.

effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 (21)

Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 8.

.
2. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione entro il medesimo termine, a pena di decadenza, (38)

Parole aggiunte con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 5.

è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all’articolo 9, comma 2. (9)

Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7, art. 2.


Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49 , art. 1.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 20 20 , n. 1, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.5.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.