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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)

Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 4
1. L'accreditamento può essere richiesto alla Giunta regionale dalle strutture pubbliche e private individuate dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
2. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso:
a) dell'autorizzazione al funzionamento;
b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Giunta regionale rilascia l’accreditamento previa verifica della regolarità formale dell’istanza medesima e ne dà comunicazione alla struttura e al comune dove essa è ubicata.
4. L’accreditamento ha validità cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
4 bis. Qualora la Giunta regionale riscontri irregolarità relative all’autorizzazione, le segnala al comune competente, invitandolo ad effettuare le opportune verifiche. (43)

Comma inserito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.3.

5. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2, a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza dell’accreditamento.
5 bis. Qualora la struttura sia nuovamente autorizzata a seguito del trasferimento in altra sede o di modifica della tipologia di servizio erogato, sebbene già accreditata, è tenuta a richiedere nuovo accreditamento con le modalità di cui al comma 2. (43)

Comma inserito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.3.

6. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49 , art. 1.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 20 20 , n. 1, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.5.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.