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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)

Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;


Visto la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R , con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all’articolo 62 della l.r. 41/2005;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009.


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale 41/2005 prevede, all’articolo 25 , che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;


2. Lo strumento più idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni è l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralità dell’offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l’accreditamento, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualità su tutto il territorio regionale;


3. Per realizzare gli obiettivi di qualità del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accreditamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;


4. Con l’accreditamento le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;


5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell’ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all’articolo 7 della l.r. 41/2005 ;


Si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49 , art. 1.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 20 20 , n. 1, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.5.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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