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Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 2
- Composizione e durata
1. La Commissione è composta:
a) da un numero di donne non inferiore a 14 e non superiore a 20 nominate dal Consiglio regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale culturale, professionale, economico, politico;
b) dalla consigliera regionale di parità.
2. Il numero delle componenti determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina della Commissione rimane invariato per tutta la durata in carica della Commissione stessa.
3. Le consigliere regionali possono partecipare alle sedute della Commissione con diritto di proposta e di parola.
4. Per le indicazioni di candidatura e le proposte di nomina si applicano le disposizioni dell’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 5, (1)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 90.

della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
5. Le indicazioni di candidatura possono essere presentate, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008 , anche da associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio regionale per fini di pari opportunità.
6. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l’ha nominata. (4)

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81, art. 1.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 91.

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Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.