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Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 12
- Norme transitorie
1. All’entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo, costituita ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), assume la denominazione e le funzioni di cui alla presente legge e le sue componenti rimangono in carica fino alla scadenza di cui all’articolo 2, comma 5, mantenendo il trattamento economico in essere.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Commissione approva il regolamento interno con la procedura di cui all’articolo 4, comma 4.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 91.

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Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.