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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 3
- Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
Art. 3 ter - Funzioni dei comuni
1. Qualora abbiano popolazione superiore a quarantamila abitanti, i comuni effettuano i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata:
a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
b) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3;
c) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera b);
d) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3;
e) esercitano le funzioni di cui agli articoli 23 e 23 bis con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico e con riferimento agli attestati di certificazione energetica;
f) svolgono le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni in materia di efficienza energetica in edilizia;
g) esercitano l’attività di vigilanza sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti competenti;
h) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
i) dettano disposizioni concernenti gli impianti di illuminazione esterna, individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 35 , commi 6 e 8;
m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8, comma 2;
n) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera b).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.