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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 2
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Funzioni delle province
1. Le province:
a) effettuano i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 23 sexies, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell'articolo 3 ter;
b) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;
c) rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 e le concessioni di cui all'articolo 14, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d);
d) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);
e) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera c);
f) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
g) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera c).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.