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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 16
1. Dopo l’articolo 23 quater della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
Art. 23 quinquies - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici
1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile dei dati ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. L'inosservanza degli obblighi di invio dei rapporti di controllo sugli impianti termici, in attuazione di quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.
3. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico e senza l’osservanza dei requisiti minimi di rendimento energetico fissati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comma 1, lettera b), al direttore dei lavori è applicata una sanzione amministrativa:
a) non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 6.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva inferiore a 100 metri quadrati;
b) non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore ad euro 12.000,00, qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva compresa tra 100 metri quadrati e 300 metri quadrati;
c) non inferiore ad euro 3.000,00 e non superiore ad euro 18.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva superiore a 300 metri quadrati.
4. A seguito dell’accertamento delle violazioni di cui al comma 3, il comune ordina al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l'unità immobiliare ai requisiti minimi di rendimento energetico fissando un termine per la loro realizzazione. Qualora il proprietario non realizzi le opere per l’adeguamento ai requisiti minimi di rendimento energetico entro il termine fissato, a detto proprietario si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a), b) e c).
5. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico di cui all’articolo 23, ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico, al direttore dei lavori si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a), b), e c). I relativi importi sono ridotti alla metà
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.