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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 15
1. Dopo l’articolo 23 ter della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
Art. 23 quater - Accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
1. Al fine di facilitare la gestione delle attività di trasmissione degli attestati di certificazione energetica, la Regione assicura l’accesso di chiunque vi abbia interesse al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter, secondo le modalità e con gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione.
2. L’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica è assicurato attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004 come articolazione regionale del sistema pubblico di connettività, al fine di consentire secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies:
a) il rapido accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica;
b) il migliore utilizzo dei dati raccolti;
c) la rapida trasmissione degli attestati di certificazione energetica.
3. Per l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica ai sensi del comma 2, è prevista la corresponsione alla Regione di un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi elettronici all’uopo necessari. Detto rimborso per le spese sostenute per ciascun dispositivo è determinato e corrisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.