Menù di navigazione

Legge regionale 5 novembre 2009, n. 64

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009

Art. 11 quater
- Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti(23)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 14.

1. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera b), richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell’impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo. (79)

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 17.

2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, la struttura regionale competente, verificata la documentazione di cui al comma 1, prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti. (80)

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 17.

3. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce la documentazione di cui al comma 1 del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, comprendente almeno:
a) in caso di impianti da regolarizzare, il progetto definitivo degli interventi di adeguamento per le opere difformi;
b) in caso di impianto da autorizzare in sanatoria, il progetto esecutivo dell’impianto esistente nonché il progetto definitivo degli interventi di adeguamento prescritti dalla struttura regionale competente. (81)

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 17.

4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso. (82)

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 17.

5. Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione e di approvazione in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati possono proseguire l’esercizio dell’opera di ritenuta e del relativo invaso, ferma restando la loro responsabilità per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato anche una perizia giurata attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza. La perizia giurata è rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
6. La struttura regionale competente dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2. (83)

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 17.

7. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, la struttura regionale competente (84)

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 17.

può ordinare la demolizione degli impianti per i quali non sia stata dichiarata la regolarizzazione o autorizzata la sanatoria. A tal fine la struttura regionale competente (84)

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 17.

assegna al titolare dell’impianto un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’interessato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19, ed ora così sostituita con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19, ed ora abrogata con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto del preambolo abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto del preambolo abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto del considerato inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.