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Legge regionale 5 novembre 2009, n. 64

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009

CAPO I
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) e Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (43)

Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 2.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubi. (9)

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 3.

3. e disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo.
4. Sono escluse dall’applicazione della presente legge:
a) le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette ad autorizzazioni ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
b) le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, in quanto riservate alla competenza statale.
5. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 5 bis,(10)

Parole inserite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 3.

sono altresì esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge:
a) gli impianti il cui bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ad eccezione dei casi in cui tali impianti sono situati in prossimità di pendii, scarpate, ovvero di particolari conformazioni del terreno che determinano la formazione di un corpo terroso assimilabile ad un struttura di ritenuta;
b) i manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi;
b bis) i manufatti di altezza non superiore a 3,5 metri, che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi e dove a valle del manufatto di sbarramento non sono presenti strutture abitative e produttive, infrastrutture stradali, e comunque attività antropiche soggette a rischio, ad una distanza minima di 500 metri, valutata con metodo speditivo. È comunque da verificare a cura del proprietario il possibile rischio connesso alla rottura dell'invaso fino ad una distanza di 1 chilometro, da comunicare agli uffici del genio civile nella forma dell’autodichiarazione, fermo restando il rilascio del necessario titolo abilitativo previsto dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (97)

Lettera aggiunta con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 65.

5 bis. Ai fini dell’implementazione e aggiornamento del catasto regionale degli invasi di cui all’articolo 2 bis, i soggetti che intendono realizzare gli impianti e i manufatti di cui al comma 5, nonché i proprietari o i soggetti che, a qualunque titolo, eserciscono i medesimi impianti ed i manufatti esistenti, comunicano i relativi dati alla struttura regionale competente (44)

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 2.

secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 14.(11)

Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 3.

5 ter) Per gli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza superiore (96)

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 37.

a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dall’autorità competente, possono essere disposte, dalla struttura regionale competente, deroghe caso per caso, alle disposizioni della presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14, nei casi in cui, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo regolamento, possa essere escluso il rischio per l'incolumità pubblica, tenuto conto:
a) delle caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso;
b) del grado e tipologia di antropizzazione e dell'assetto idrogeologico del territorio a valle dello sbarramento o circostante l’invaso. (45)

Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 2.

Art. 2
- Competenze regionali
1. La Regione esercita tutte le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di cui all’articolo 1, comma 1. (46)

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 3.

2. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative in ordine al monitoraggio idrogeologico e idraulico, ai sensi dell’ dell’articolo 2, comma 1, lettera r), dellalegge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) 12)

Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 3.

2 bis. La Regione, anche ai fini del comma 2, assicura il costante aggiornamento del quadro conoscitivo mediante l'istituzione del catasto regionale degli invasi di cui all'articolo 2 bis. (13)

Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 4.

Art. 2 bis
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), quale sua parte integrante, è istituito il catasto regionale degli invasi attribuiti alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, nonché ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Il catasto regionale degli invasi è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa nazionale e regionale, in particolare alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
2. Il catasto contiene tutti i dati, a qualunque titolo detenuti da Regione, province e comuni, relativi agli invasi di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 2, la Regione provvede, anche mediante acquisizione delle informazioni disponibili dal fascicolo elettronico presente sul sistema informatico dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), all'implementazione e all'aggiornamento dei dati del catasto con particolare riferimento: (47)

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 4.

a) alle caratteristiche essenziali degli invasi presenti sul territorio di competenza ed all’uso cui sono destinati;
b) alle autorizzazioni alla costruzione di cui all’articolo 4;
c) alle denunce di esistenza degli invasi regolarmente autorizzati e collaudati di cui all'articolo 11 bis, comma 2, e ai conseguenti atti provvedimentali;
d) ai procedimenti di regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di cui agli articoli 11 ter e 11 quater e conseguenti atti provvedimentali;
e) ai provvedimenti che dispongono la chiusura degli invasi, di cui all’articolo 11 quater, comma 6, e le demolizioni di cui all’articolo 11 quater, comma 7, nonché i relativi interventi di ripristino dei luoghi e di messa in sicurezza;
f) alle comunicazioni degli invasi esistenti e da realizzare, non soggetti alla disciplina della presente legge, ai sensi dell’articolo 1, comma 5.
4. I criteri e le modalità per la gestione del catasto regionale degli invasi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 .
5. I dati inseriti nel catasto regionale degli invasi sono resi immediatamente disponibili ai comuni (48)

Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 4.

e, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell’ambito di apposita sezione. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.
Art 2 ter
1. Al fine di concorrere al monitoraggio e alla riduzione del rischio indotto connesso ad invasi esistenti e da realizzare, i comuni:
a) nell'ambito dei procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi di loro competenza per la realizzazione di nuovi invasi, ne verificano la compatibilità rispetto agli insediamenti esistenti;
b) nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione e di governo del territorio, ed in relazione alle diverse tipologie di invaso, prevedono limitazioni e prescrizioni in previsione di nuovi insediamenti in prossimità degli invasi esistenti.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52 , art. 3.

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Punto inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 1.

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Punto prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 6.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 7.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 9.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 16.

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Capo prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18.

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Comma prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19, ed ora così sostituita con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Lettera prima inserita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19, ed ora abrogata con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 22.

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Punto del preambolo abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Punto del preambolo abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Punto del considerato inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 21.

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Parole aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera abrogata con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.