Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009
effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti appartenenti alle tipologie individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, in relazione alla loro maggior rilevanza ed incidenza sul territorio.
che, nel corso del controllo ad un impianto, rileva difformità di esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri fatti che possono costituire pregiudizio alla funzionalità delle opere, nonché potenziale pericolo per la pubblica incolumità, prescrive gli interventi e le opere indispensabili, che il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto è tenuto a realizzare, dandone immediata comunicazione alle strutture competenti in materia di protezione civile.
che, a seguito di visita di controllo, accerta l'esistenza di manifestazioni nell'impianto che possono far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, ordina direttamente al titolare dell'autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto, la realizzazione immediata degli interventi e delle opere di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio e a spese dello stesso soggetto, dando di ciò immediata comunicazione alle strutture competenti in materia di protezione civile.
alla autorità di bacino competente periodici rapporti informativi, almeno con frequenza annuale, sulle attività di controllo svolte nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza ai sensi dell'articolo 7, comma 3.