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Legge regionale 5 novembre 2009, n. 64

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009

Art. 11 ter
- Nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio(22)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 13.

1. La struttura regionale competente per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 2, dichiara la regolarità dell'impianto e provvede alla classificazione dell'invaso, all'attribuzione della classe di rischio e rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso. (75)

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 16.

2. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a):
a) richiede una relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all’impianto;
b) prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto. In tal caso, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la struttura regionale competente ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni. (76)

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 16.

3. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all' attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso. (77)

Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 16.

4. In caso di mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui ai commi 2 e 3, la struttura regionale competente (78)

Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 16.

procede alla revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto rilasciata ai sensi del medesimo comma 2.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52 , art. 3.

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Punto inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 1.

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Punto prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 6.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 7.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 9.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 16.

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Capo prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18.

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Comma prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19, ed ora così sostituita con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Lettera prima inserita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19, ed ora abrogata con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43 , art. 22.

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Punto del preambolo abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Punto del preambolo abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Punto del considerato inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 21.

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Parole aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Lettera abrogata con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24 , art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.