Menù di navigazione

Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;


Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali;


Vista la Sito esternolegge del 14 agosto 1991, n. 281 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il recepimento (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2009;


considerato quanto segue:


1. la necessità di addivenire, in seguito all’Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, all’adozione di specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare: il benessere degli animali, evitarne gli utilizzi riprovevoli, consentirne l’identificazione attraverso appositi “microchip” ed utilizzare la “pet-therapy” per la cura di anziani e bambini.


2. che la Giunta regionale, per ottemperare ad esigenze funzionali, ha emanato specifiche direttive alle aziende sanitarie con deliberazione 23 aprile 2007, n. 283 (Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali), estendendo l’ambito della sorveglianza alle categorie di animali ed alle attività che non risultavano altrimenti contemplate.


3. l’esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri umani e gli animali, in seguito alla sensibilità crescente delle norme verso i bisogni degli animali in quanto “esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano”, come riconosciuto dal Trattato dell’Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati.


4. l’opportunità di dover riorganizzare la normativa regionale vigente in materia con apposita legge regionale che ricomprenda la revisione e l’adeguamento della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo), della quale infatti se ne dispone l’abrogazione.


5. di addivenire ad una legge di principi generali a tutela del benessere degli animali che si proponga di combattere le forme di maltrattamento degli animali attraverso la codificazione di norme che indichino i comportamenti corretti, nonché sensibilizzino i proprietari verso una corretta conduzione dell’animale nei luoghi pubblici garantendo al contempo l’incolumità delle persone e il rispetto dell’animale e ponendo fine a pratiche disdicevoli, quali l’addestramento a cui sono sottoposti alcuni animali; l’eliminazione, attraverso il sistema sanzionatorio, dei comportamenti scorretti; la facilitazione dell’accertamento degli illeciti per gli agenti incaricati. Una legge che intervenga nel complesso della materia riguardante la gestione, il trasporto e il commercio dell’animale rimandando le specifiche disposizioni al regolamento di attuazione della legge.


si approva la presente legge


CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità dell’articolo 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell’intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.
Art. 2
- Oggetto
1. La presente legge individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali nelle situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l’uomo e nelle attività in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalità per il controllo della riproduzione, l’identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino.
2. La legge individua i contenuti dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire la l’applicazione dei principi in essa contenuti, nonché la diffusione delle conoscenze relative alle necessità ed alle abitudini degli animali.
Art. 3
- Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli animali che vivono sul territorio regionale nell’ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l’uomo.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge:
a) gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;
b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l’uomo;
c) i feti e gli embrioni animali.
3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l’uomo.
4. Ogni attività economica concernente animali, incluse l’attività di cura e toelettatura, è svolta, oltre a quanto previsto agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 4
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “interazione”: rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell’animale per finalità alimentari;
b) “convivenza”: situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo;
c) “necessità”: insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalità di convivenza;
d) “responsabile di un animale”: il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 ;
e) “attività di commercio”: lo scambio di animali a fini di lucro.
CAPO II
- Tutela e controllo del benessere degli animali
Art. 5
- Obblighi del responsabile
1. Il responsabile di un animale ha l’obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare il responsabile:
a) assicura all’animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata;
b) garantisce le necessarie cure sanitarie;
c) garantisce l’equilibrio fisico dell’animale mediante adeguate possibilità di movimento;
d) garantisce l’equilibrio comportamentale e psicologico dell’animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
e) adotta misure idonee a prevenire l’allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;
f) assicura all’animale un ricovero idoneo e pulito;
g) garantisce l’adeguato e costante controllo dell’animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 41 individua i criteri e le modalità per il ricovero dell’animale e la prevenzione dell’allontanamento.
Art. 6
- Trasporto di animali
1. E’ consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che:
a) vi sia sufficiente circolazione d’aria;
b) vi sia spazio sufficiente a consentire all’animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.
2. E’ vietato, comunque, il trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41 definisce le norme e le modalità di viaggio, nonché le caratteristiche dei mezzi speciali per il trasporto degli animali.
Art. 7
- Controllo della riproduzione
1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell’animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità.
2. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari.
Art. 8
- Amputazioni
1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l’aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici; in particolare sono vietati:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’asportazione di speroni e artigli;
e) l’asportazione o la limatura dei denti.
2. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell’animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell’intervento e ne invia copia all’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di riferimento, entro quindici giorni dall’effettuazione dell’intervento.
3. Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.
Art. 9
- Divieto di soppressione
1. E’ vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili.
2. E’ consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l’incolumità delle persone, secondo la procedura definita dal regolamento di cui all’articolo 41.
3. La soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
Art. 10
- Sperimentazione su animali
1. La Giunta regionale tutela gli animali dall’utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non prevedano l’uso di animali vivi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può realizzare appositi accordi con le università degli studi e con gli istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale raccoglie e presenta, entro il 28 febbraio, al Consiglio regionale i dati sulle attività di sperimentazione sugli animali condotte nel biennio di riferimento.
4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta presenta, con cadenza biennale, una relazione sugli accordi intrapresi ai sensi del comma 2, ai fini della valutazione delle attività svolte per l’individuazione di metodologie sperimentali alternative.
5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui al capo quinto della presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.
CAPO III
- Attività con impiego di animali
Art. 11
- Addestramento ed educazione
1. L’attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
2. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l’uso di collari con punte, elettronici o elettrici.
3. E’ vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l’aggressività.
4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l’addestramento e all’azienda USL di riferimento.
5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all’addestramento; il registro è vidimato dall’azienda USL.
6. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, della presente legge.
Art. 12
- Esposizione e vendita
1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno l’obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere e con le modalità previste dal regolamento; a tal fine, l’esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
4. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di dodici ore e con le modalità previste dal regolamento in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali.
5. Non è consentita la permanenza negli esercizi commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti per più di trenta giorni in attesa di vendita.
6. E’ fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all’acquirente previa presa d’atto.
7. E’ fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l’identificazione degli stessi laddove obbligatoria.
8. Il titolare dell’esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile. La Giunta regionale promuove, d’intesa con le aziende USL e le associazioni di categoria, percorsi formativi ed attività di formazione professionale a cadenza periodica finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge nell’esercizio del commercio di animali.
Art. 13
- Canili privati e pensioni per animali
1. I canili privati e le pensioni per animali devono operare in conformità all’articolo 32 ed alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 41.
Art. 14
- Mostre e spettacoli
1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l’utilizzo di animali entro i limiti della presente legge.
2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate di cui all’articolo 15, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l’attività circense.
3. La detenzione degli animali impiegati nelle attività circensi è soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della Sito esternolegge 19 dicembre 1975, n. 874 .
4. E’ consentita la mostra di animali nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è comunque vietata l’esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.
5. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono soggette ad autorizzazione del comune su parere dell’azienda USL.
Art. 15
- Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali (3)

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 21.

1. Le manifestazioni che prevedono l´impiego di animali, comprese quelle iscritte nell´elenco di cui all´articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all´articolo 41, previo parere favorevole dell´azienda USL competente.
Art. 16
- Attività e terapie assistite da animali
1. L’impiego di animali nell’ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. E’ vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.
2. La programmazione e l’attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell’azienda USL. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce i requisiti degli operatori e degli animali per l’attivazione dei programmi.
Art. 17
- Divieto di accattonaggio con animali
1. E’ vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell’accattonaggio.
Art. 18
- Divieto di offrire animali in premio o vincita
1. E’ vietato offrire animali in premio o vincita di giochi nell’ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
CAPO III bis -
- Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale (5)

Capo inserito con l.r. 19 luglio 2017, n. 35, art. 1.

Art. 18 bis
- Accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale (6)

Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2017, n. 35, art. 2.

1. È consentito il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).
2. È consentito l’accesso di un solo cane per detentore. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. Gli altri animali d’affezione sono custoditi in appositi trasportini.
3. Il detentore che conduce l’animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2.
Art. 18 ter
1. Le disposizioni dell’articolo 18 bis entrano in vigore il 31 marzo 2018. Entro tale data i soggetti gestori adeguano le carte dei servizi alle disposizioni contenute nel medesimo articolo.
CAPO IV
- Cani
Art. 19
- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.
Art. 20
- Aree e percorsi destinati ai cani
1. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
Art. 21
- Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.
Art. 22
- Norme igieniche
1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.
2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all’interno di locali, il responsabile del cane ha l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
Art. 23
- Cani morsicatori
1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell’azienda USL di riferimento.
2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell’azienda USL di riferimento.
3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.
4. Qualora, al termine dell’intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell’azienda USL accertino l’incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l’autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.
5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell’intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un’eventuale cambiamento di proprietà.
6. Qualora un cane venga certificato come “irrecuperabile” può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l’incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un’associazione per la protezione degli animali.
7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.
CAPO V
- Prevenzione e controllo del randagismo
Art. 24
- Istituzione dell’anagrafe canina
1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative.
2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina.
3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all’azienda USL:
a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.
Art. 25
- Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina
1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina è effettuata mediante inoculazione di “microchip” nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
2. L’inoculazione è effettuata solo da medici veterinari, che devono darne comunicazione all’azienda USL entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe canina.
3. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.
4. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le caratteristiche dei “microchip”, le procedure di anagrafe canina e le modalità di costituzione della banca dati regionale.
Art. 26
- Cani provenienti da altre regioni
1. I responsabili di cani già iscritti all’anagrafe canina di altre regioni provvedono alla sola iscrizione di cui all’articolo 24, entro trenta giorni dalla data di ingresso dell’animale nel territorio regionale, restando validi i contrassegni già apposti, previa verifica della compatibilità con le caratteristiche tecniche dei “microchip” in uso nel territorio della Regione.
Art. 27
- Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina
1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed alla identificazione non si applicano:
a) ai cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia;
b) ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.
Art. 28
- Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio
1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa, di cui all’articolo 23, comma 5, sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 41.
3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla diversa sistemazione dell’animale, in strutture che ne garantiscano comunque un adeguata condizione di vita; decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.
Art. 29
- Servizio cattura
1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL.
2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma autonoma, l’azienda USL garantisce la verifica della rispondenza a criteri di appropriatezza dell’organizzazione del servizio e la formazione degli operatori.
3. I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie.
4. A fronte della inadempienza del comune, i servizi veterinari delle aziende USL sono tenuti ad attivare i servizi sostitutivi, previa segnalazione scritta al sindaco, nei casi di manifesta pericolosità.
Art. 30
- Canili sanitari e rifugio
1. I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente legge, anche tramite finanziamenti regionali di cui all’articolo 33.
2. Le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 31 e 32, devono essere accreditate dall’azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 41.
3. L’azienda USL garantisce la verifica della rispondenza ai criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilità di cui al regolamento, l’appropriatezza dell’organizzazione del servizio e la formazione degli operatori, al fine di promuovere l’adozione dei cani.
Art. 31
- Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile sanitario
1. Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati.
2. Presso il canile sanitario è svolto dall’azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell’azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarità dell’animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 41, in relazione all’articolo 28.
4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 2.
5. I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongano di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.
6. Il canile sanitario è dotato almeno delle seguenti strutture:
a) infermeria;
b) locale di degenza per gli animali;
c) reparto ricovero per cuccioli;
d) cucina;
e) magazzino;
f) servizi igienici per il personale addetto;
g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare.
7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive previste dal regolamento di cui all’articolo 41.
Art. 32
- Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile rifugio
1. Il canile rifugio è la struttura a cui afferiscono i cani già identificati, al termine del periodo di osservazione di cui all’articolo 31, comma 3, non restituiti ai responsabili.
2. Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui all’articolo 28, ed altri soggetti non catturati come vaganti, bisognosi di custodia temporanea.
3. Presso il canile rifugio è garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i cani custoditi.
4. Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico veterinario, che provvede anche all’aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci.
5. Il canile rifugio è dotato almeno delle seguenti strutture:
a) ambulatorio;
b) magazzino;
c) cucina;
d) servizi igienici;
e) spogliatoi del personale.
6. I locali di cui al comma 5, lettere b), c), d), possono essere gli stessi usati dal canile sanitario. I box e le strutture di cui al comma 5, devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all’articolo 41.
7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
8. I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.
9. In via temporanea, i comuni che non dispongono di strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, i canili presenti sul territorio regionale o di comuni limitrofi anche se appartenenti ad altre regioni.
Art. 33
- Contributi ai comuni
1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando domanda alla Giunta regionale. Il regolamento di cui all’articolo 41, disciplina le modalità di accesso al contributo regionale ed i criteri per la valutazione delle domande.
2. I contributi sono erogati a condizione che il comune o i comuni interessati abbiano approvato un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori e le modalità di gestione della struttura. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro tre anni dall’erogazione del contributo i lavori non siano ultimati, la Giunta regionale provvede al recupero del contributo.
CAPO VI
- Colonie di gatti e custodi delle colonie
Art. 34
- Colonie di gatti
1. Ai fini della presente legge, si definisce “colonia di gatti” un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico (2)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 103.

, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte delle aziende USL.
3. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall’articolo 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse.
4. I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all’articolo 35, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all’eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio.
5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell’azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l’associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.
Art. 35
- Custodi delle colonie di gatti
1. La Giunta regionale riconosce, anche tramite specifici interventi formativi, il ruolo delle persone che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali, provvedono all’alimentazione ed alla cura delle colonie di gatti.
2. E’ fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1, di garantire la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie.
CAPO VII
- Informazione e formazione
Art. 36
- Formazione e aggiornamento professionale
1. La Giunta regionale, tramite la struttura competente, approva indirizzi per gli interventi di formazione e aggiornamento a favore delle guardie zoofile volontarie e delle associazioni riconosciute iscritte in albi istituiti con legge regionale, aventi finalità di protezione degli animali.
2. I comuni promuovono corsi di formazione per i custodi delle colonie di gatti di cui all’articolo 35, avvalendosi delle aziende USL con il rilascio di specifico attestato.
3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione rivolti ai proprietari dei cani morsicatori di cui all’articolo 23.
Art. 37
- Campagna di informazione e sensibilizzazione
1. Al fine di favorire un corretto rapporto tra uomo e animale, la Giunta regionale promuove e sostiene interventi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle materie della presente legge, con particolare riguardo ad iniziative educative rivolte ai soggetti in età scolare.
2. Al fine di favorire il rispetto delle norme igieniche di cui all’articolo 22, la Giunta regionale promuove la realizzazione di una rete di distribuzione di attrezzi idonei alla rimozione delle deiezioni dei cani.
CAPO VIII
- Commissione per la tutela degli animali
Art. 38
- Commissione regionale per la tutela degli animali
1. E’ istituita la Commissione regionale per la tutela degli animali, con compiti consultivi sull’applicazione della presente legge e sull’individuazione di strumenti per la tutela del benessere degli animali di seguito denominata “commissione”.
2. La commissione è composta da:
a) l'assessore regionale per il diritto alla salute, o suo delegato, che la presiede;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;
e) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria delle università degli studi aventi sede in Toscana;
f) un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;
g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;
h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
i) un dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela della fauna.
3. I membri della commissione sono individuati secondo le procedure definite nel regolamento di cui all’articolo 41.
4. La commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La commissione approva con proprio regolamento l’articolazione interna.
5. La commissione istituita ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo), denominata Commissione regionale affari animali, cessa le proprie funzioni con l’insediamento della commissione di cui al presente articolo.
6. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese per i soggetti di cui al comma 2, lettera g), determinati con deliberazione della Giunta regionale.
CAPO IX
- Assistenza veterinaria
Art. 39
- Assistenza veterinaria
1. La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d’affezione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può contribuire all’attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali.
3. La Giunta regionale promuove l’istituzione di un fondo sanitario per l’assistenza veterinaria, al quale possono contribuire soggetti pubblici e privati; ad essi è concesso un apposito marchio di riconoscimento.
4. Il fondo di cui al comma 3, è utilizzato su base annuale per il finanziamento di prestazioni veterinarie secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 41.
CAPO X
- Norme finali
Art. 40
- Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18, 24, comma 2, e 26 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’autorità competente accerti la violazione degli obblighi di cui all’articolo 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento; la mancata attuazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
c) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
d) il medico veterinario che viola le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, all’articolo 9, comma 3, e all’articolo 25, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
e) gli addestratori di animali che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 11, commi 4 e 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
f) il gestore di esercizio commerciale che viola le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 4 e 5, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
g) chiunque organizza mostre di animali di cui all’articolo 14, comma 4, senza autorizzazione comunale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
h) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
i) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
j) chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 22, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00.
1 bis. Si prevede di destinare il provento delle sanzioni ad iniziative e campagne contro il randagismo. (4)

Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31.

2. In caso di contestazione per le violazioni di cui al comma 1, lettera j), è ammesso il test del DNA del cane, con oneri a carico del proprietario o detentore del cane stesso.
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, è attribuita al comune in cui si è verificata l'infrazione; i relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge.
4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 è punita, con la sospensione dell’attività da uno a tre giorni, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 1.
5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 è punita con la cessazione dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 1.
Art. 41
1. La Giunta regionale approva le disposizione di attuazione della presente legge con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 42
- Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge sono stanziati annualmente euro 200.000,00 a partire dall’anno 2009 sull’unità previsionale di base (UPB) 264 “Servizi di prevenzione – Spese correnti”.
2. Per il finanziamento dei progetti di formazione ed informazione sono stanziati annualmente euro 40.000,00 a partire dall’anno 2009 sulla UPB 264 “Servizi di prevenzione – Spese correnti”.
Art. 43
- Abrogazioni
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) sono applicate fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge; dalla medesima data la l.r. 43/1995 è abrogata.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 3 della l.r. 43/1995 , emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo” relativo all’identificazione elettronica dei cani iscritti all’anagrafe canina), è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.