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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 33
- Contributi ai comuni
1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando domanda alla Giunta regionale. Il regolamento di cui all’articolo 41, disciplina le modalità di accesso al contributo regionale ed i criteri per la valutazione delle domande.
2. I contributi sono erogati a condizione che il comune o i comuni interessati abbiano approvato un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori e le modalità di gestione della struttura. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro tre anni dall’erogazione del contributo i lavori non siano ultimati, la Giunta regionale provvede al recupero del contributo.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.