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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 28
- Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio
1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa, di cui all’articolo 23, comma 5, sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 41.
3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla diversa sistemazione dell’animale, in strutture che ne garantiscano comunque un adeguata condizione di vita; decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.