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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 25
- Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina
1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina è effettuata mediante inoculazione di “microchip” nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
2. L’inoculazione è effettuata solo da medici veterinari, che devono darne comunicazione all’azienda USL entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe canina.
3. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.
4. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le caratteristiche dei “microchip”, le procedure di anagrafe canina e le modalità di costituzione della banca dati regionale.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.