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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 12
- Esposizione e vendita
1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno l’obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere e con le modalità previste dal regolamento; a tal fine, l’esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
4. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di dodici ore e con le modalità previste dal regolamento in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali.
5. Non è consentita la permanenza negli esercizi commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti per più di trenta giorni in attesa di vendita.
6. E’ fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all’acquirente previa presa d’atto.
7. E’ fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l’identificazione degli stessi laddove obbligatoria.
8. Il titolare dell’esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile. La Giunta regionale promuove, d’intesa con le aziende USL e le associazioni di categoria, percorsi formativi ed attività di formazione professionale a cadenza periodica finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge nell’esercizio del commercio di animali.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.