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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

CAPO V
- Prevenzione e controllo del randagismo
Art. 24
- Istituzione dell’anagrafe canina
1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative.
2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina.
3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all’azienda USL:
a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.
Art. 25
- Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina
1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina è effettuata mediante inoculazione di “microchip” nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
2. L’inoculazione è effettuata solo da medici veterinari, che devono darne comunicazione all’azienda USL entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe canina.
3. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.
4. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le caratteristiche dei “microchip”, le procedure di anagrafe canina e le modalità di costituzione della banca dati regionale.
Art. 26
- Cani provenienti da altre regioni
1. I responsabili di cani già iscritti all’anagrafe canina di altre regioni provvedono alla sola iscrizione di cui all’articolo 24, entro trenta giorni dalla data di ingresso dell’animale nel territorio regionale, restando validi i contrassegni già apposti, previa verifica della compatibilità con le caratteristiche tecniche dei “microchip” in uso nel territorio della Regione.
Art. 27
- Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina
1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed alla identificazione non si applicano:
a) ai cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia;
b) ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.
Art. 28
- Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio
1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa, di cui all’articolo 23, comma 5, sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 41.
3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla diversa sistemazione dell’animale, in strutture che ne garantiscano comunque un adeguata condizione di vita; decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.
Art. 29
- Servizio cattura
1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL.
2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma autonoma, l’azienda USL garantisce la verifica della rispondenza a criteri di appropriatezza dell’organizzazione del servizio e la formazione degli operatori.
3. I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie.
4. A fronte della inadempienza del comune, i servizi veterinari delle aziende USL sono tenuti ad attivare i servizi sostitutivi, previa segnalazione scritta al sindaco, nei casi di manifesta pericolosità.
Art. 30
- Canili sanitari e rifugio
1. I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente legge, anche tramite finanziamenti regionali di cui all’articolo 33.
2. Le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 31 e 32, devono essere accreditate dall’azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 41.
3. L’azienda USL garantisce la verifica della rispondenza ai criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilità di cui al regolamento, l’appropriatezza dell’organizzazione del servizio e la formazione degli operatori, al fine di promuovere l’adozione dei cani.
Art. 31
- Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile sanitario
1. Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati.
2. Presso il canile sanitario è svolto dall’azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell’azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarità dell’animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 41, in relazione all’articolo 28.
4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 2.
5. I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongano di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.
6. Il canile sanitario è dotato almeno delle seguenti strutture:
a) infermeria;
b) locale di degenza per gli animali;
c) reparto ricovero per cuccioli;
d) cucina;
e) magazzino;
f) servizi igienici per il personale addetto;
g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare.
7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive previste dal regolamento di cui all’articolo 41.
Art. 32
- Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile rifugio
1. Il canile rifugio è la struttura a cui afferiscono i cani già identificati, al termine del periodo di osservazione di cui all’articolo 31, comma 3, non restituiti ai responsabili.
2. Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui all’articolo 28, ed altri soggetti non catturati come vaganti, bisognosi di custodia temporanea.
3. Presso il canile rifugio è garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i cani custoditi.
4. Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico veterinario, che provvede anche all’aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci.
5. Il canile rifugio è dotato almeno delle seguenti strutture:
a) ambulatorio;
b) magazzino;
c) cucina;
d) servizi igienici;
e) spogliatoi del personale.
6. I locali di cui al comma 5, lettere b), c), d), possono essere gli stessi usati dal canile sanitario. I box e le strutture di cui al comma 5, devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all’articolo 41.
7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
8. I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.
9. In via temporanea, i comuni che non dispongono di strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, i canili presenti sul territorio regionale o di comuni limitrofi anche se appartenenti ad altre regioni.
Art. 33
- Contributi ai comuni
1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando domanda alla Giunta regionale. Il regolamento di cui all’articolo 41, disciplina le modalità di accesso al contributo regionale ed i criteri per la valutazione delle domande.
2. I contributi sono erogati a condizione che il comune o i comuni interessati abbiano approvato un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori e le modalità di gestione della struttura. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro tre anni dall’erogazione del contributo i lavori non siano ultimati, la Giunta regionale provvede al recupero del contributo.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.