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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

CAPO II
- Tutela e controllo del benessere degli animali
Art. 5
- Obblighi del responsabile
1. Il responsabile di un animale ha l’obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare il responsabile:
a) assicura all’animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata;
b) garantisce le necessarie cure sanitarie;
c) garantisce l’equilibrio fisico dell’animale mediante adeguate possibilità di movimento;
d) garantisce l’equilibrio comportamentale e psicologico dell’animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
e) adotta misure idonee a prevenire l’allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;
f) assicura all’animale un ricovero idoneo e pulito;
g) garantisce l’adeguato e costante controllo dell’animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 41 individua i criteri e le modalità per il ricovero dell’animale e la prevenzione dell’allontanamento.
Art. 6
- Trasporto di animali
1. E’ consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che:
a) vi sia sufficiente circolazione d’aria;
b) vi sia spazio sufficiente a consentire all’animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.
2. E’ vietato, comunque, il trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41 definisce le norme e le modalità di viaggio, nonché le caratteristiche dei mezzi speciali per il trasporto degli animali.
Art. 7
- Controllo della riproduzione
1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell’animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità.
2. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari.
Art. 8
- Amputazioni
1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l’aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici; in particolare sono vietati:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’asportazione di speroni e artigli;
e) l’asportazione o la limatura dei denti.
2. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell’animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell’intervento e ne invia copia all’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di riferimento, entro quindici giorni dall’effettuazione dell’intervento.
3. Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.
Art. 9
- Divieto di soppressione
1. E’ vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili.
2. E’ consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l’incolumità delle persone, secondo la procedura definita dal regolamento di cui all’articolo 41.
3. La soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
Art. 10
- Sperimentazione su animali
1. La Giunta regionale tutela gli animali dall’utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non prevedano l’uso di animali vivi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può realizzare appositi accordi con le università degli studi e con gli istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale raccoglie e presenta, entro il 28 febbraio, al Consiglio regionale i dati sulle attività di sperimentazione sugli animali condotte nel biennio di riferimento.
4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta presenta, con cadenza biennale, una relazione sugli accordi intrapresi ai sensi del comma 2, ai fini della valutazione delle attività svolte per l’individuazione di metodologie sperimentali alternative.
5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui al capo quinto della presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.