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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 40
- Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18, 24, comma 2, e 26 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’autorità competente accerti la violazione degli obblighi di cui all’articolo 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento; la mancata attuazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
c) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
d) il medico veterinario che viola le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, all’articolo 9, comma 3, e all’articolo 25, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
e) gli addestratori di animali che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 11, commi 4 e 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
f) il gestore di esercizio commerciale che viola le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 4 e 5, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
g) chiunque organizza mostre di animali di cui all’articolo 14, comma 4, senza autorizzazione comunale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
h) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
i) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
j) chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 22, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00.
1 bis. Si prevede di destinare il provento delle sanzioni ad iniziative e campagne contro il randagismo. (4)

Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31.

2. In caso di contestazione per le violazioni di cui al comma 1, lettera j), è ammesso il test del DNA del cane, con oneri a carico del proprietario o detentore del cane stesso.
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, è attribuita al comune in cui si è verificata l'infrazione; i relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge.
4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 è punita, con la sospensione dell’attività da uno a tre giorni, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 1.
5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 è punita con la cessazione dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.