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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 32
- Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile rifugio
1. Il canile rifugio è la struttura a cui afferiscono i cani già identificati, al termine del periodo di osservazione di cui all’articolo 31, comma 3, non restituiti ai responsabili.
2. Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui all’articolo 28, ed altri soggetti non catturati come vaganti, bisognosi di custodia temporanea.
3. Presso il canile rifugio è garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i cani custoditi.
4. Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico veterinario, che provvede anche all’aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci.
5. Il canile rifugio è dotato almeno delle seguenti strutture:
a) ambulatorio;
b) magazzino;
c) cucina;
d) servizi igienici;
e) spogliatoi del personale.
6. I locali di cui al comma 5, lettere b), c), d), possono essere gli stessi usati dal canile sanitario. I box e le strutture di cui al comma 5, devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all’articolo 41.
7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
8. I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.
9. In via temporanea, i comuni che non dispongono di strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, i canili presenti sul territorio regionale o di comuni limitrofi anche se appartenenti ad altre regioni.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.