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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 24
- Istituzione dell’anagrafe canina
1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative.
2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina.
3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all’azienda USL:
a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.