Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009
Art. 22
- Norme igieniche
1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.
2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all’interno di locali, il responsabile del cane ha l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.