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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 2
- Oggetto
1. La presente legge individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali nelle situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l’uomo e nelle attività in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalità per il controllo della riproduzione, l’identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino.
2. La legge individua i contenuti dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire la l’applicazione dei principi in essa contenuti, nonché la diffusione delle conoscenze relative alle necessità ed alle abitudini degli animali.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.