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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 10
- Sperimentazione su animali
1. La Giunta regionale tutela gli animali dall’utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non prevedano l’uso di animali vivi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può realizzare appositi accordi con le università degli studi e con gli istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale raccoglie e presenta, entro il 28 febbraio, al Consiglio regionale i dati sulle attività di sperimentazione sugli animali condotte nel biennio di riferimento.
4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta presenta, con cadenza biennale, una relazione sugli accordi intrapresi ai sensi del comma 2, ai fini della valutazione delle attività svolte per l’individuazione di metodologie sperimentali alternative.
5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui al capo quinto della presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.