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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità dell’articolo 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell’intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.