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Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58

Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 21 ottobre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma , della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Visti gli articoli 107 e 108 Sito esternodel decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni con la Sito esternolegge 9 novembre 2001, n. 401 ;


Vista la legge regionale 1 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); (10)

Visto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.



Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;


considerato quanto segue:


1. A seguito della riforma della Sito esternoparte seconda, titolo V, della Costituzione le materie “protezione civile ” e “territorio” rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni;


2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. 112/1998 sono trasferite alle regioni tutte le funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e catastrofi in genere sulla base degli indirizzi nazionali;


3. Con la sentenza della Corte costituzionale 30 ottobre 2003, n. 327, in osservanza ai principi di sussidiarietà, cooperazione ed adeguatezza, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che, nell’esercizio dell’attività di previsione e prevenzione le regioni devono tenere presenti gli indirizzi operativi predisposti dal presidente del Consiglio dei ministri;


4. Il Sito esternod.l. 343/2001 attribuisce rilevanza all’attività consultiva e propositiva della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e ai criteri generali formulati dal Dipartimento della protezione civile;


5. L’articolo 4 della l.r. 67/2003 prevede che l’attività di prevenzione ovvero le azioni connesse alla riduzione dei rischi da calamità possano essere svolte anche nell’ambito di specifiche materie attinenti alle diverse tipologie di rischio;


6. Dato il loro rilievo, si ravvisa l’opportunità di regolare in modo specifico le attività finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi sismici;


7. Si rileva l’esigenza di introdurre nell’ambito della legislazione regionale un sistema di azioni integrate e coordinate tra di loro volte a prevenire i danni derivanti dal sisma;


8. È importante delineare un doppio ordine di interventi secondo la distinzione tradizionale tra interventi finalizzati alla previsione del rischio sismico, da un lato, ed interventi finalizzati alla prevenzione di detto rischio, dall’altro lato;


9. Tra gli interventi finalizzati alla previsione del rischio sismico appare importante comprendere le attività di analisi, valutazione e studio svolte dalle strutture regionali competenti, da enti di ricerca o università e le altre attività concernenti il sistema di previsione degli eventi sismici in coerenza con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione;


10. Tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico appare importante comprendere ad esempio, l’erogazione di contributi per il miglioramento del patrimonio edilizio con priorità per gli edifici pubblici strategici e rilevanti situati nei comuni a maggior rischio sismico, le campagne di informazione alla cittadinanza, l’attività di formazione del personale coinvolto a vario titolo nelle attività antisismiche;


11. È importante prevedere, come risultato delle attività di ricerca effettuate, la redazione periodica di un documento tecnico conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta regionale, che può costituire:


a) la base delle conoscenze tecniche per fissare gli obiettivi del piano per la prevenzione del rischio sismico a seconda delle varie necessità ed evenienze;

b) la base informativa per la redazione dei piani della protezione civile e degli strumenti della pianificazione territoriale;


12. È necessario che la Regione si doti di un organismo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti nella materia della prevenzione sismica e del controllo, nonché per la migliore applicazione dei criteri di valutazione del rischio sismico in relazione alle disposizioni vigenti in materia a livello statale e regionale; (11)

Punto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.



13. È fondamentale disciplinare con legge regionale le modalità di spesa delle risorse regionali destinate alla previsione e alla prevenzione del rischio sismico in coerenza con il sistema della programmazione regionale di cui alla Sito esternol. 49/1999 mediante il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 122.

di cui alla l.r. 14/2007 .


si approva la seguente legge


Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 31 gennaio 2012, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 122.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 124.

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Parole così sostituite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole soppresse conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole inserite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 56 .

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Visto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.