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Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58

Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 21 ottobre 2009

Art. 5
- Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico(16)

Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 6.

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), individua gli obiettivi specifici e le tipologie di intervento necessarie in materia di riduzione e prevenzione del rischio sismico della Regione.
2. Ai fini dell’attuazione della politica di riduzione e prevenzione del rischio sismico di cui al comma 1, la Giunta regionale approva annualmente il documento operativo per la prevenzione sismica, di seguito denominato “DOPS”, che indica gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziate, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.
3. Il DOPS è elaborato tenuto conto del documento conoscitivo del rischio sismico di cui all’articolo 4 e degli indirizzi forniti dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), aggiornato secondo le modalità previste dall’articolo 9 della l.r. 1/2015 stessa, in merito:
a) alla definizione dei criteri di priorità per l’individuazione dei comuni ove eseguire le attività di indagini conoscitive di pericolosità sismica, di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e gli interventi di prevenzione sismica, anche in ragione della classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 158 della l.r. 65/2014;
b) alla definizione di criteri di assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all’articolo 2;
c) alla definizione di criteri e indirizzi per l’individuazione delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico attraverso l’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, nonché per la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
d) all’elaborazione del programma per lo svolgimento delle indagini e degli studi necessari per la sperimentazione di tecniche d’intervento, con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 31 gennaio 2012, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 122.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 124.

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Parole così sostituite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole soppresse conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole inserite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 56 .

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Visto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.