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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I- Disposizioni generali
Art. 1- Principi
Art. 2- Ambito di applicazione
Art. 3- Applicazione al Consiglio regionale
Art. 4- Rapporto con la Rete telematica regionale toscana
chudere cartella CAPO II- Misure per l’amministrazione digitale
Art. 5- Cittadinanza, identificazione e servizi digitali
Art. 6- Servizi digitali della Toscana
Art. 7- Gestione informatica dei documenti
Art. 8- Partecipazione a distanza agli organi collegiali
Art. 9- Pagamenti on-line
Art. 10- Attività documentale
Art. 11- Sistema di pubblicazione in via telematica
Art. 12- Archivio informatico delle misure antielusione
Art. 13- Biblioteche e centri di documentazione della Regione
Art 14- Archivi della Regione
chudere cartella CAPO III- Sistema informativo regionale
Art. 15- Sistema informativo regionale
Art. 16- Risorse informative
Art. 17- Organizzazione del sistema informativo regionale
Art. 18- Ricomposizione informativa
Art. 19- Pubblicità del SIR
Art. 20- Riutilizzo dei dati pubblici
Art. 21- Banche dati di interesse regionale
Art. 22- Patrimonio informativo regionale
Art. 23- Sicurezza informatica
Art. 24- Promozione della cultura della protezione dei dati personali
Art. 25- Standard tecnologici e informativi nell’erogazione integrata dei servizi
Art. 26- Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi
Art. 27- Riuso dei programmi informatici
chudere cartella CAPO IV- Sistema statistico regionale
Art. 28- Ordinamento del sistema statistico regionale
Art. 29- Compiti del sistema statistico regionale
Art. 30- Attività delle strutture e degli uffici di statistica
Art. 31- Organizzazione dell’attività statistica della Regione Toscana
Art. 32- Trattamento dei dati personali e segreto statistico
Art. 33- Obbligo di fornire dati statistici
Art. 34- Accesso ai dati statistici
chudere cartella CAPO V- Modifiche alla l.r. 1/2004
Art. 35- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2004
Art. 36- Modifiche all’articolo 11 della l.r. 1/2004
Art. 37- Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 1/2004
Art. 38- Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2004
chudere cartella CAPO VI- Disposizioni finali
Art. 39- Amministrazione digitale in Toscana
Art. 40- Convenzioni e centri di competenza
Art. 41- Sussidiarietà progettuale
Art. 42- Accesso ai finanziamenti
Art. 43- Norma finanziaria
Art. 44- Normativa di attuazione
Art. 45- Abrogazione

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.