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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 42
- Accesso ai finanziamenti
1. Per i soggetti pubblici di cui all’articolo 2 costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 l’attuazione delle disposizioni della presente legge e la predisposizione, esecuzione e conclusione di appositi programmi locali, che favoriscano la gestione associata delle infrastrutture e dei servizi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale negli atti di cui all' (6)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

articolo 7 della l.r. 1/2004 , incluse le verifiche sugli stati di avanzamento e sugli esiti degli interventi previsti.
2. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 1, può disporre la sospensione o la revoca dei contributi e dei finanziamenti erogati, in contraddittorio con i soggetti interessati e a fronte di accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.