Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 42
- Accesso ai finanziamenti
1. Per i soggetti pubblici di cui all’articolo 2 costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 l’attuazione delle disposizioni della presente legge e la predisposizione, esecuzione e conclusione di appositi programmi locali, che favoriscano la gestione associata delle infrastrutture e dei servizi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale negli atti di cui all' (6) articolo 7 della l.r. 1/2004 , incluse le verifiche sugli stati di avanzamento e sugli esiti degli interventi previsti.
2. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 1, può disporre la sospensione o la revoca dei contributi e dei finanziamenti erogati, in contraddittorio con i soggetti interessati e a fronte di accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.