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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

CAPO VI
- Disposizioni finali
Art. 39
- Amministrazione digitale in Toscana
1. La competente struttura della Giunta regionale esercita le funzioni dirette all'attuazione della presente legge e allo svolgimento di attività di assistenza e supporto ai soggetti di cui all'articolo 2 in materia di amministrazione digitale ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 40
- Convenzioni e centri di competenza
1. La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici o privati, che abbiano come finalità la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, il trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione e la verifica della rispondenza di soluzioni, sistemi e applicazioni informatiche agli standard e alle caratteristiche previste per l’inserimento degli stessi in cataloghi pubblici di compatibilità e riuso.
2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti da soggetti pubblici, ordini professionali e loro associazioni, università e istituti pubblici di ricerca.
Art. 41
- Sussidiarietà progettuale
1. La Giunta regionale, previa, ove occorra, apposita procedura di evidenza pubblica, su richiesta di operatori economici o loro associazioni e stipulando apposite convenzioni, può avviare forme di collaborazione finalizzate allo scambio di conoscenze e di informazioni in merito ad iniziative sperimentali ed innovative di particolare interesse pubblico nel settore dei servizi digitali e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 42
- Accesso ai finanziamenti
1. Per i soggetti pubblici di cui all’articolo 2 costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 l’attuazione delle disposizioni della presente legge e la predisposizione, esecuzione e conclusione di appositi programmi locali, che favoriscano la gestione associata delle infrastrutture e dei servizi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale negli atti di cui all' (6)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

articolo 7 della l.r. 1/2004 , incluse le verifiche sugli stati di avanzamento e sugli esiti degli interventi previsti.
2. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 1, può disporre la sospensione o la revoca dei contributi e dei finanziamenti erogati, in contraddittorio con i soggetti interessati e a fronte di accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
Art. 43
- Norma finanziaria
1. Le attività di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto al successivo comma 2, sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto previsto dal Programma per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica della società dell’informazione e della conoscenza di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004 .
2. Agli oneri di cui all’articolo 39 della presente legge, stimati annualmente in euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate all’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 44
- Normativa di attuazione
1. La Giunta regionale attua la presente legge con uno o più regolamenti da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:
a) le modalità di costituzione e tenuta dell’archivio di cui all’articolo 12;
b) la ricomposizione informativa di cui all’articolo18.
Art. 45
- Abrogazione
1. La legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Ufficio di statistica della Regione Toscana) è abrogata.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.