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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

CAPO V
- Modifiche alla l.r. 1/2004
Art. 35
Abrogato.
Art. 36
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 1/2004, è inserita la seguente:
d bis) la Commissione statistica regionale;
”.
Art. 37
1. Dopo l’articolo 15 della l.r.1/2004, è aggiunto il seguente:
Art. 15 bis - Commissione statistica regionale
“1. La Commissione statistica regionale coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell’ambito della Rete.
2. La Commissione è composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dal Comitato strategico, il quale ne disciplina le funzioni, la composizione e l’organizzazione.
3. La Commissione predispone l’indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata del Piano di attività annuale della Rete.
”.
Art. 38
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004, è sostituita dalla seguente:
b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l'attuazione dell'amministrazione elettronica, per la promozione della società dell' informazione e della conoscenza, della statistica e dell'uso della rete a fini partecipativi;
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:
2 bis. Dopo lo svolgimento del processo generale di programmazione concertata tra la Regione e gli enti locali, la Giunta regionale prende atto dei programmi locali per la società dell’informazione e della conoscenza dei soggetti aderenti ad RTRT, ne cura il monitoraggio e mette a disposizione di tutti i cittadini i relativi risultati.
”.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.