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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

CAPO IV
- Sistema statistico regionale
Art. 28
- Ordinamento del sistema statistico regionale
1. E’ istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR, del quale fanno parte:
a) l’articolazione organizzativa della Regione di cui all’articolo 31;
b) gli uffici di statistica singoli o associati dei comuni, delle province, della città metropolitana, delle comunità montane, delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, mediante apposita convenzione, ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operante sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 Sito esternodel d. lgs. 322/1989 .
2. Le forme organizzative della Rete telematica regionale toscana, di cui al capo II della l.r. 1/2004 , definiscono le modalità attuative e di funzionamento del SISTAR.
Art. 29
- Compiti del sistema statistico regionale
1. Nel quadro delle attività svolte da parte del sistema informativo regionale, il SISTAR fornisce l’informazione statistica ufficiale del territorio regionale e i suoi prodotti statistici sono parte del patrimonio informativo regionale e costituiscono produzione statistica ufficiale regionale.
2. Nell’ambito della normativa statale, il SISTAR, mediante le strutture di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), concorre allo svolgimento delle attività del sistema statistico nazionale e a tal fine:
a) promuove e realizza l’attività di rilevazione, archiviazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici;
b) costituisce un sistema informativo statistico regionale condiviso ed unitario;
c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di sperimentazione e innovazione nei procedimenti di produzione, elaborazione ed analisi dei dati statistici;
d) opera per la diffusione delle metodologie statistiche presso gli enti locali, singoli o associati, sul territorio regionale;
e) promuove la diffusione della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l’accesso e l’utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.
3. La Giunta regionale promuove opportune intese con i soggetti partecipanti al sistema statistico nazionale al fine del coordinamento delle rilevazioni prodotte nell’ambito del SISTAR.
Art. 30
- Attività delle strutture e degli uffici di statistica
1. Oltre alle competenze di cui all’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 322/1989 , l’articolazione organizzativa e gli uffici di statistica dei soggetti di cui all’articolo 28:
a) coordinano, al fine di uniformare l’indirizzo tecnico-metodologico, l'attività statistica dell'amministrazione o ente di appartenenza, nonché degli enti dipendenti dall’amministrazione di appartenenza facenti parte del SISTAR, assicurando l'esercizio unitario della funzione statistica e la validazione dei dati prodotti;
b) validano i dati statistici posti alla base dei documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione o ente di appartenenza.
Art. 31
- Organizzazione dell’attività statistica della Regione Toscana
1. Le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, di cui all’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 322/1989 , sono esercitate dalla struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Art. 32
- Trattamento dei dati personali e segreto statistico
1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Sito esternod.lgs. 196/2003 , dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e relativo regolamento di attuazione.
2. Agli addetti alle strutture che svolgono attività statistica si applicano le norme per la tutela del segreto statistico.
Art. 33
- Obbligo di fornire dati statistici
1. E’ fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni di cui all’articolo 7 bis, comma 1, lettere d) ed e) (4)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

, fatto salvo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989 .
2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando in via generale modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. Per le statistiche di cui all’articolo 7 bis, comma 1, lettere d) ed e) (4)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

, ed aventi ad oggetto di indagine settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, gli atti di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004 possono (4)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

prevedere la sospensione o la revoca dei medesimi nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 34
- Accesso ai dati statistici
1. I dati prodotti, elaborati e validati dagli uffici di statistica di cui all’articolo 28 confluiscono nel sistema informativo regionale, fatte salve le competenze in merito al trattamento e alla titolarità degli stessi.
2. La struttura di cui all’articolo 31 consente l’accesso ai propri dati a coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, fatto salvo l’accesso ai dati contenuti nei documenti amministrativi regionali, che resta regolato ai sensi della normativa regionale in materia.
3. I dati statistici sono prodotti nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), in modo da garantire l’uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini e per favorire la diffusione di una cultura di genere.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.