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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Principi
1. La presente legge detta disposizioni in armonia con:
a) il principio di semplicità e unitarietà dell’azione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto regionale;
b) i principi di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”);
c) i principi di cui alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), in quanto predispone strumenti per gli enti pubblici e per i residenti in Toscana per la sua efficace implementazione.
2. La presente legge, nel rispetto delle competenze statali, è altresì conforme:
a) ai principi contenuti nel Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), in quanto, in osservanza del quadro normativo comunitario, favorisce l’esercizio dei diritti in esso previsti, e alle altre leggi in materia di nuove tecnologie e digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantisce l’interoperabilità dell’infrastruttura di rete regionale nel sistema pubblico di connettività;
b) al Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’Sito esternoart. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 ), nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi-benefici, segreto statistico e trasparenza come definiti dall’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.
3. La Regione promuove le condizioni e realizza gli interventi per la progressiva eliminazione del divario digitale nonché per la rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunità e senza discriminazioni da parte dei soggetti operanti sul territorio regionale.
4. La Regione favorisce l’attuazione dell’amministrazione digitale in Toscana e della interoperabilità dei diversi sistemi informativi nell’ambito del sistema informativo regionale di seguito denominato SIR, secondo il principio di adeguatezza dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro competenze.
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica:
a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
b) agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione;
c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.
2. La presente legge, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica inoltre:
a) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
b) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;
c) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli enti locali.
3. La presente legge si applica altresì ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.
Art. 3
- Applicazione al Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale, per gli aspetti che riguardano la propria attività e la propria organizzazione, attua i principi relativi alle misure per l’amministrazione digitale di cui al capo II della presente legge, nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
2. Il Consiglio regionale partecipa al sistema informativo e al sistema statistico regionale, di cui rispettivamente al capo III ed al capo IV della presente legge, anche sulla base di apposite intese tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.
Art. 4
- Rapporto con la Rete telematica regionale toscana
1. La Regione attua i processi di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale previsti dalla presente legge attraverso la Rete telematica regionale toscana di cui alla l.r. 1/2004 .
2. Al fine di raggiungere elevati livelli di servizio e per garantire effettività e sicurezza al sistema pubblico di connettività nella sua articolazione regionale, la Regione realizza, gestisce e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale l’infrastruttura di rete regionale in grado di consentire lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali, nel rispetto della normativa vigente.
3. L’infrastruttura di rete regionale di cui alla presente legge è definita ai sensi della l.r. 1/2004 e si compone dei servizi infrastrutturali quali quelli di connettività, cooperazione applicativa, identificazione ed accesso.
4. La Regione assicura lo sviluppo e la gestione della infrastruttura di rete regionale e di tutte le sue componenti utili alla erogazione dei servizi infrastrutturali e digitali.
5. La realizzazione di sistemi informativi e servizi digitali, la loro interconnessione tramite modalità interoperabili, la realizzazione e gestione della infrastruttura di rete regionale costituiscono, ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione, svolgimento di funzioni istituzionali.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.