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Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)

Regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

CAPO IV
- Accreditamento istituzionale
Art. 29
- Accreditamento istituzionale
1. Le strutture sanitarie private autorizzate che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, e le strutture sanitarie pubbliche devono ottenere l’accreditamento da parte della Giunta regionale.
2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture pubbliche e private che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, in particolare al piano sanitario e sociale integrato regionale e al possesso dei requisiti di cui all’articolo 30.
3. L’accreditamento istituzionale è attribuito al processo assistenziale con riferimento alle strutture organizzative funzionali che vi afferiscono e che concorrono alla erogazione degli adempimenti previsti. Le aziende sanitarie toscane e le strutture sanitarie private individuano i processi e le strutture organizzative funzionali oggetto dell'istanza secondo le indicazioni del regolamento di cui all'articolo 48 e dei successivi atti della Giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale può provvedere. (40)

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 14.

4. L'accreditamento istituzionale è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 , da stipularsi, nell'ambito della programmazione regionale e locale, nel rispetto della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.
5. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all' Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 .
6. L’accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può essere rinnovato; (11)

Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57, art. 8.

a tal fine, il legale rappresentante della struttura presenta istanza alla Giunta regionale con le medesime modalità e procedure di cui all’articolo 32; nelle more del provvedimento regionale, la struttura sanitaria continua ad operare in regime di proroga.
Art. 30
- Requisiti per l’accreditamento istituzionale(41)

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 15.

1. I requisiti organizzativi di livello aziendale necessari per l’attribuzione dell’accreditamento istituzionale sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 48.
2. I requisiti di processo trasversali così come i requisiti di processo specifici individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 3, i correlati criteri di valutazione, compresi quelli riferiti ai requisiti di cui al comma 1, sono definiti, in conformità con gli assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale e in coerenza con il sistema regionale di valutazione delle “performance” delle aziende sanitarie, da appositi atti della Giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale può provvedere.
Art. 31
- Verifica di funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria
1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di funzionalità di cui all’articolo 29, comma 2, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale.
Art. 32
- Procedure per l’attribuzione dell’accreditamento istituzionale
1. La domanda di accreditamento è inoltrata alla Giunta regionale da parte del legale rappresentante delle strutture pubbliche e private richiedenti.
2. L’istanza di accreditamento deve essere corredata di apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura, attestante il possesso dei requisiti prescritti indicati dal regolamento di cui all’articolo 48 e dagli atti della Giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale può provvedere. Le procedure e le modalità sono definite dal regolamento di cui all'articolo 48 e da successivi atti della Giunta regionale adottati previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale può provvedere. (42)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 16.

3. La Giunta regionale, accertata la funzionalità delle prestazioni erogate dalla struttura rispetto alla programmazione sanitaria regionale, rilascia l’accreditamento istituzionale.
Art. 33
- Funzioni di verifica e controllo
1. La Giunta regionale effettua controlli su un campione sufficientemente numeroso delle attestazioni e dichiarazioni sostitutive prodotte in relazione alle istanze presentate, con modalità, frequenza e criteri definiti con atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi, per l’azione di verifica sul reale possesso dei requisiti dichiarati, del gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all’articolo 42.
2. Le strutture accreditate sono altresì soggette a periodiche verifiche a campione, da parte del gruppo tecnico regionale di valutazione, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati ai fini dell’accreditamento.
3. Le risultanze delle verifiche sono riportate alla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all’articolo 40, che esprime con apposita relazione le proprie valutazioni in ordine alle eventuali difformità rispetto ai requisiti prescritti ed ai conseguenti provvedimenti da adottare.
4. Nei casi di particolare gravità, come individuati nella relazione di cui al comma 3, la Giunta regionale trasmette al legale rappresentante della struttura apposita diffida a garantire l’adeguamento ai requisiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni, trascorso inutilmente il quale, la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti che possono giungere fino alla revoca dell’accreditamento o, nel caso di strutture pubbliche, all’esercizio di poteri sostitutivi.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma inserito conl.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5.

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Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 35.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Nota soppressa

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 38.

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Punto così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

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Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

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Alinea così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 19.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

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Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 30.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 27 .

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.