Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51
Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
Art. 45
- La formazione
1. La Regione sostiene il processo di crescita del sistema sanitario regionale verso il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure mediante lo strumento della formazione, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 51 della l.r. 40/2005 .
2. Le aziende sanitarie sono impegnate a porre in atto, in coerenza con gli indirizzi regionali sulla formazione di cui alla l.r. 40/2005 , apposite iniziative formative per far crescere nel tessuto aziendale i processi di miglioramento continuo della qualità e l’adesione alle disposizioni inerenti i sistemi di accreditamento e di valutazione delle performance aziendali; a tal fine le aziende sanitarie individuano, nell’ambito del piano annuale della formazione, le iniziative specifiche finalizzate alle azioni per la qualità e la sicurezza di cui al presente comma.
3. A livello regionale sono assunte specifiche iniziative di formazione rivolte:
a) ai componenti del gruppo di verifica e del gruppo di valutazione, di cui agli articoli 40 ter e 42, per favorire l’acquisizione di conoscenze relative al contesto sanitario regionale e agli obiettivi strategici regionali, utili per lo svolgimento delle funzioni di verifica nei processi di accreditamento; (64)
b) ai vertici aziendali, impegnati nelle azioni di coordinamento di cui all’articolo 44, per promuovere l’adesione ai principi e alle finalità della presente legge.
4. Per la realizzazione delle iniziative formative di cui al comma 3, la Giunta regionale si avvale dei soggetti preposti alle iniziative formative di valenza regionale.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.