Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)

Regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 41
- Elenco regionale dei valutatori
1. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale degli esperti valutatori in ambito sanitario con funzioni di verifica e controllo dei requisiti di cui all'articolo 30 (56)

Parole inserite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 23.

; l’elenco è aggiornato con periodicità quinquennale. (57)

Parola così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 23.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di accesso all’elenco di cui al comma 1 e i requisiti richiesti, nel rispetto dei seguenti principi:
a) accesso all’elenco mediante un’apposita procedura selettiva regionale, con valutazione di titoli e colloquio attitudinale;
b) definizione dei titoli di studio di livello universitario e competenze specifiche in materia di valutazione della qualità e della sicurezza in ambito sanitario;
c) valorizzazione di esperienze professionali e lavorative acquisite in materia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito conl.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.