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Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)

Regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 11
- Direttore sanitario
1. Ogni struttura sanitaria privata deve essere dotata di un direttore sanitario che cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico sanitario ed organizzativo.
2. Il direttore sanitario deve essere un medico in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente.
4. Nelle strutture monospecialistiche odontoiatriche, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un laureato in odontoiatria.
5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica o equipollenti, o in possesso di almeno cinque anni di anzianità nell’attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
5 bis. Nelle strutture di riabilitazione per i tossicodipendenti, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un operatore in possesso del diploma di laurea magistrale in medicina o in psicologia. E’ altresì richiesta un’esperienza lavorativa almeno biennale in comunità residenziali o semiresidenziali per tossicodipendenti, a gestione pubblica o privata. (6)

Comma inserito conl.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 4.

5 ter. Nelle strutture residenziali psichiatriche le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un medico in possesso di specializzazione in psichiatria o equipollenti. (33)

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 8.

5 quater. Negli stabilimenti termali dove si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell’articolo 47 sexies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le funzioni di direttore sanitario sono svolte da un medico in possesso dei requisiti di cui al comma 2, o che abbia svolto per almeno cinque anni la funzione di direttore sanitario ai sensi dell’articolo 47 quater della medesima l.r. 38/20004. (81)

Comma inserito con l.r. 4febbraio 2020, n. 6, art. 2.

6. Il regolamento di cui all’articolo 48 definisce i compiti, l’impegno orario e le incompatibilità per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma inserito conl.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5.

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Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 35.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Nota soppressa

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 38.

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Punto così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

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Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

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Alinea così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 19.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

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Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 30.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 27 .

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.