Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)

Regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 8
- Linee guida regionali
1. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneità nelle modalità di svolgimento delle verifiche da parte del gruppo di verifica (32)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 7.

, nella formulazione degli atti di autorizzazione nonché per la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 7, anche in relazione all’obbligo di tenuta dell’elenco regionale degli autorizzati e per l’eventuale e successiva richiesta di accreditamento.
2. Per la formulazione degli atti autorizzativi e la presentazione delle relative domande, la Giunta regionale indica:
a) gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella domanda e negli atti comunali, per consentire l’individuazione del soggetto richiedente, del presidio e delle attività svolte;
b) la documentazione che deve essere allegata alla domanda, con riferimento a ciascuna fattispecie per cui è necessaria l’autorizzazione ai sensi dell’ articolo 5.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito conl.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.