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Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)

Regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 40
- Commissione regionale per la qualità e la sicurezza (72)

Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 12.

1. Presso la Giunta regionale è istituita una commissione denominata "Commissione regionale per la qualità e la sicurezza", articolata in due sezioni, una per l'accreditamento sanitario e l'altra per l'accreditamento sociale integrato.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equità ed in particolare:
a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in materia di qualità e sicurezza in ambito sanitario e sociale integrato;
b) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione previsti dai rispettivi sistemi di autorizzazione e di accreditamento in ambito sia sanitario sia del sistema sociale integrato;
c) formula proposte alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di controllo e per indirizzare le attività dei gruppi regionali di valutazione nonché del gruppo di verifica, da cui acquisisce le risultanze delle attività di verifica;
d) promuove le azioni formative nelle materie di competenza;
e) redige annualmente una relazione sull'attività svolta e le iniziative assunte e sulle risultanze della funzione di verifica assicurata dal sistema di controllo regionale.
3. La sezione per l'accreditamento sanitario assicura, inoltre, le seguenti funzioni:
a) esprime parere ai fini dell'accreditamento di eccellenza;
b) promuove, attraverso gli organismi regionali del governo clinico, il coordinamento delle iniziative in materia di qualità e sicurezza delle cure, al fine di garantire livelli omogenei nell'ambito del servizio sanitario regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della Commissione di cui al comma 1, garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualità, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance del sistema sanitario regionale, degli esperti in materia di valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessità delle strutture sanitarie e di quelle del sistema sociale integrato.
5. Per il loro funzionamento le sezioni di cui al comma 1 si avvalgono delle rispettive strutture tecnico operative dei competenti settori regionali, che provvedono allo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla presente legge.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione che non risultano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e di quelli appartenenti al sistema sociale integrato, determinandone i criteri e le modalità di erogazione. (73)

Vedi l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 14.


Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma inserito conl.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5.

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Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 35.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Nota soppressa

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 38.

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Punto così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

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Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

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Alinea così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 19.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

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Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 30.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 27 .

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.