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Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa . (33)

Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29 luglio 2009

Art. 50
- Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria
1. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’Sito esternoarticolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 , è abolito l’obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e).(21)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 52.

a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
b) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;
d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
f) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
g) certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche;
h) certificato per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
j) certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici;
k) certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
n) certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione;
o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;
p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

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Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 45.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25 , art. 6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 52.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 77.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 96.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 98.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 99.

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Note soppresse.

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Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 11.

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Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

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Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 21.

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Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 22.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 9.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 39.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 41, ed ora così sostituito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 9.

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Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 5.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 6.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 7.

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Comma aggiunto conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 8.

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Capo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 9.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 10.

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Lettera così sostituita conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

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Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Partizione così sostituita con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 11.

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Partizione così sostituita con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 17 , art. 1.

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 ), articolo che modificava il comma 1 dell’articolo 49 bis della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.