Menù di navigazione

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa . (33)

Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29 luglio 2009

SEZIONE III
- Riduzione dei tempi burocratici
Art. 12
- Certezza dei termini di conclusione del procedimento(25)

Regolamento regionale 3 gennaio 2011, n. 1/R.

1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d’ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso.(57)

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.

2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all’entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.
2 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale. (58)

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.

2 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato. (58)

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.

2 quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione. (58)

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.

2 quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all’articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all’Ufficio di presidenza. (58)

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.

3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.(11)

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.

3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza. (12)

Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.

3. ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni. (12)

Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.

Art. 13
- Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.
2. Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.
3. Decorso inutilmente il termine per l’adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.
3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2, possono eccedere i trenta giorni e comunque non superare la durata massima di centoventi giorni ove i termini medesimi siano disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali, attuativi della programmazione europea, adottati con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato. (113)

Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 2.

Art. 13 bis
- Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione (59)

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 16.

1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.
2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l’amministrazione richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante all’interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L’avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.
3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell’ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all’istanza, comporta l’inammissibilità o la decadenza dell’istanza medesima.
Art. 14
- Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 bis, (13)

Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 44.

i termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Art. 14 bis
1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 . I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:
a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all’ Sito esternoarticolo 17 della l. 241/1990 ;
b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adìto abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
Art. 14 ter
1. Al fine di favorire l’uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.
2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati.
Art. 15
- Ulteriore riduzione dei termini
1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all’unità superiore a favore dei seguenti soggetti:
a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;
c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;
d) le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2006 , n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.
3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 2.
3 bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione. (106)

Comma aggiunto conl.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 8.

Art. 15 bis
- Esecutività degli atti amministrativi regionali (60)

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 17.

1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.
Art. 16
- Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti
1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all’interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell’articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.
3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.
4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.
Art. 17
- Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Toscana
1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio. (61)

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 18.

2. L’istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l’indicazione del procedimento stesso.
3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell’interessato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 97.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 99.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 41, ed ora così sostituito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Partizione così sostituita con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Partizione così sostituita con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 17 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 ), articolo che modificava il comma 1 dell’articolo 49 bis della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.