SEZIONE II
Art. 11
1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). 2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 2, (99) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 21.
comma 3, della l.r. 1/2009 . 3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). Il dirigente preposto a tali strutture è responsabile dei procedimenti ad esse afferenti, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura. Art. 11 bis
1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:
3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'
articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri medesimi. 4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell’ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esecitati dal soggetto individuato ai sensi dell'
articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 . 5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell’eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.
Art. 11 ter
1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.
Art. 11 quater
1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'
articolo 2, comma 9 ter, della l. 241/1990 . 2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.
3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.
4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l’esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l’atto.
5. Il procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l’articolo 14.